Incarico responsabile del servizio di prevenzione e protezione esterno
Assunzione Incarico RSPP: affidati ad esperti Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione.
RSPP è l'acronimo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione: si tratta di un professionista esperto in sicurezza, designato dai datori di lavoro per gestire completamente qualsiasi aspetto riguardante il mantenimento e il miglioramento della sicurezza e della salute nei luoghi lavorativi.
La società EPTA SYSTEM S.R.L. mette a disposizione i propri consulenti per l'assunzione dell’incarico RSPP, per le aziende che lo richiedono.
In particolare l’assunzione dell’incarico di RSPP prevede che la persona nominata svolga all’interno della realtà aziendale i seguenti compiti:
- l’individuazione dei fattori di rischio, la valutazione dei rischi e l’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;
La carente organizzazione aziendale costituisce uno dei principali fattori di rischio. Il Datore di Lavoro è il dominus della sicurezza, e come tale è responsabile dell’intera organizzazione aziendale ma il SPP ha il compito di ASSISTENZA nell’ELABORAZIONE del PROGETTO di ORGANIZZAZIONE AZIENDALE INTEGRATA con la SICUREZZA con PARTICOLARE RIGUARDO alla DISTRIBUZIONE dei POTERI (OBBLIGHI) e COMPITI in MATERIA PREVENZIONALE come scaturenti dalla legge. Il ruolo di RSPP deve essere disgiunto da ruoli di linea operativa, in quanto fondamentalmente diversi per poteri e responsabilità. Il datore di lavoro elabora il documento in collaborazione con il RSPP Art.4, comma 6 del D.Lgs. 81/08.
Il datore di lavoro effettua la valutazione di cui al comma 1 ed elabora il documento di in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza.
Acquisito il Documento, il RSPP elabora, per quanto di competenza:
- le misure preventive;
- individua i dispositivi di protezione individuale da sottoporre al datore di lavoro per le proprie determinazioni;
- elabora un sistema di controllo per la verifica delle misure in tal modo individuate.
- l’elaborazione, per quanto di competenza, delle misure preventive e protettive di cui all’articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;
- l’elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- definire i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- di partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all’articolo 35;
- di fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’articolo 36.
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